L’ISLAM: dalla fonte principale: il Corano (Cfr “Islam” Stefano Nitoglia)
(Continua dal numero precedente)
La “famiglia” islamica: l’harem
Passiamo ora ad esaminare alcuni istituti nel diritto musulmano, per vederne gli effetti in tre aspetti della vita civile: l’individuo, la famiglia, la proprietà.
In occidente la famiglia ha svolto sempre il ruolo di cellula sociale e luogo di trasmissione di valori civili e religiosi. La Famiglia musulmana è assolutamente differente, viene chiamata harem. L’harem presuppone la poligamia in cui il ruolo di sposa non si differenzia da quello di domestica. Oggi non tutti possono permettersi l’harem per motivi economici, per cui prevale il tipo di “poligamia nel tempo” che è il divorzio. “E’ normale che il personale femminile dell’harem si rinnovi per divorzio annuale, perfino mensile o settimanale”. La donna appartiene sempre all’harem; se non quello del marito sarà quello del padre o di un fratello; non si concepisce che essa possa essere indipendente, non può prendere iniziativa alcuna. La famiglia musulmana è di tipo patriarcale. Essa finisce con la morte del padre per il quale era stata costituita. Quando un uomo muore inizia un altro harem.
Il matrimonio come compravendita della donna
Per il diritto musulmano, il matrimonio è un mero contratto che ha per oggetto l’unione fisica e il godimento della donna da parte dell’uomo. La costituzione della dote è essenziale per la validità del matrimonio. In assenza della dote il matrimonio potrebbe dissolversi sia su richiesta della donna, sia ex officio judicis. Il matrimonio islamico non è finalizzato alla procreazione ma alla legalizzazione dell’atto sessuale. Il Corano insiste sull’importanza del piacere e il paradiso che prevede si basa su gioie simili.
Appare quindi evidente l’abisso che separa l’unione musulmana non solo dal matrimonio cristiano elevato a sacramento, ma persino dal matrimonio civile.
Gli shiiti e gli ismailiti considerano lecito anche il cosiddetto “matrimonio temporaneo”, la cui durata, sancita da contratto, può durare un anno, un mese, addirittura un giorno e allo scadere del termine stabilito decade da sé. E’ una forma di legalizzazione della prostituzione. Paradossalmente “la condizione sospensiva o risolutoria, che vincola i fidanzati prima del matrimonio, è vista come un rimedio legale per rendere impossibile il ripudio unilaterale della donna.
Il matrimonio può venir sciolto per volontà del marito (ripudio), per mutuo consenso (divorzio), per la conversione di un coniuge ad altra religione e per riscatto della donna dal proprio marito col pagamento di una certa somma concordata. Il ripudio da parte dell’uomo è il caso normale: esso consiste in una dichiarazione unilaterale, immediatamente esecutiva.
La concezione islamica sulla famiglia è talmente radicata nel popolo che anche in periodi di soggezione a potenze coloniali, dovettero tollerare che venisse mantenuta nel campo matrimoniale.
L’avvilimento della donna
Da quanto detto appare evidente quanto la donna venga profondamente avvilita nella sua esistenza all’interno dell’harem. L’islam considera la poligamia non solo legale ma consigliabile, perché trova la sua giustificazione nel Corano e nell’esempio stesso di Maometto. Il musulmano può avere 4 mogli legali, più un numero illimitato di schiave e concubine. Anche sulla schiava ha diritto di godimento.
Essendo considerata un essere inferiore, la donna non viene ritenuta attendibile come testimone. Stante questa inferiorità, in caso della morte del padre, la quota di eredità della donna è metà di quella dell’uomo. In caso della morte del marito le spetta soltanto il mantenimento per un anno. Inoltre la donna, non essendo giuridicamente abilitata a dare personalmente il suo consenso nel matrimonio, deve ricorrere alla mediazione di un mandatario maschio, che funge anche da tutore matrimoniale e che non può essere liberamente scelto dalla donna.
La donna colpevole di adulterio va condannata ad una sorta di ergastolo domestico, viene cioè rinchiusa in casa finché la morte non la colga.
Come si è detto la donna vale metà dell’uomo per cui “il prezzo del sangue” (danno subito da una persona) per la donna, in base alla legge del taglione e ridotto alla metà rispetto a quello dell’uomo.
Secondo il dettato coranico i figli devono essere educati nella religione del padre, che può essere solo quella islamica, in quanto alla donna musulmana è fatto divieto di sposare un non musulmano. Questa la ragione per cui, in caso di divorzio tra “coppie miste”, i figli vengono sottratti alle madri di altre religioni.
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